logo
canoa club perugia
associazione sportiva dilettantistica

STATUTO C.C.P.

 

Art. 1 - DENOMINAZIONE
L'associazione sportiva denominata "CANOA CLUB PERUGIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, costituitasi nell’anno 1995 a Perugia, è disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ.. L’associazione si impegna ad affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva  cui l’associazione intende affiliarsi.
Art. 2 - DURATA
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art.  29 del presente statuto.
Art. 3 – SEDE  LEGALE
L’associazione sportiva ha sede legale in Perugia,  Via Quintino Sella 10.
La variazione della sede legale  potrà essere deliberata  dall’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 4 – SCOPO
L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva nell’ambito dello sport della canoa.
In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:

  1. lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico della canoa nelle specialità ad essa appartenenti in tutte le forme  e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l’attività didattica;
  2. La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento dello sport della canoa.
  3. L’organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport della canoa.
  4. La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.
  5. Contribuire alla tutela e alla valorizzazione degli ambienti lacustri e fluviali.

Fermo restando che l’oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport della canoa, l’Associazione si propone inoltre di:

    1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche di tipo agonistico, turistico e amatoriale.
    2. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
    3. Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
    4. Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci.
    5. Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
    6. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:

  1. da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell' Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

    1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
    2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
    3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
    4. dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.
Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
 L’anno  sociale e l’esercizio  finanziario  iniziano il    primo  gennaio e  terminano  il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7 - SOCI E LORO CATEGORIE
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 12 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.
I soci si distinguono in:

  1. Soci Fondatori
  2. Soci Effettivi
  3. Soci Junior: tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
  4. Soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell' associazione.

Il socio onorario non paga nessuna quota.
La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti.Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
Art. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI
Per l'ammissione a socio si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del  Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal  Consiglio Direttivo dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Il socio che intende dimettersi dall’Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.
Art. 9 - DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno il dovere di:

  1. osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
  2. versare puntualmente le quote sociali stabilite;
  3. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione;
  4. i soci possono partecipare all'attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell'associazione; diversamente saranno radiati.

Art. 10 -  DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

  1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
  2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali.
  3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
  4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
  5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
  6.  di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l'art. 26 di questo Statuto;
  7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 26 del presente Statuto;
  8.  esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale salvo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali;
Art. 12 - QUOTE SOCIALI
Tipi di quote:

  1. Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
  2. Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.
Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO
Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.
Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.
Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

  1. per dimissioni;
  2. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal  Consiglio Direttivo
  3. per inosservanza del presente Statuto;
  4. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell' Associazione stessa.
  5. qualora sia iscritto ad altre Associazioni aventi le stesse finalità statutarie.
  6. per radiazione;
  7. per decesso.

Art. 15 - MORTE DEL SOCIO
La quota sociale non é trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.
Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica  il  Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

  1. - Avvertimento;
  2. - Diffida;
  3. - Radiazione.

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo.

Art. 18 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

  1. hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
  2. assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo.

Art. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Essa è anche organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.
L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

  1. discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
  2. per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
  3. per l'elezione del Consiglio Direttivo dell' Associazione;

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  1. approvazione e modificazione dello statuto sociale;
  2. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  3. scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo,  mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale o elettronica da parte del Presidente almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell' Assemblea.
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e Il luogo della riunione.
L’ Assemblea  ordinaria sarà valida:

  1. in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
  2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

L’ Assemblea straordinaria sarà valida:

  1. in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
  2. in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 25% degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci.
L’assemblea ordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera validamente con voto favorevole del 75% dei presenti.
Art. 20 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali hanno la durata di tre anni.
Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

  1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto secondo  le modalità deliberate dall'Assemblea sociale e quanto espresso in materia dall’art. 22.
  2.  Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
  3. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

Art. 21 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo . è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.
Il Presidente assolve i seguenti compiti:

  1. provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione,
  2. convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
  3. firma gli atti e ne delega la firma;
  4. convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni o i suoi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente.
Art. 22– IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari non inferiore a 5 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci; ha durata tre anni e può essere rieletto.
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci effettivi.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

  1. Il Presidente
  2. Il Vicepresidente
  3. Il Segretario
  4. Il Tesoriere

Art. 23– COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato:

  1. dal Presidente
  2. dal Vice Presidente;
  3. dai Consiglieri tra i quali vengono eletti il Tesoriere ed il Segretario; il Segretario può  ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.
Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

  1. curare il conseguimento dei fini statutari;
  2. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
  3. redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall' inizio dell' anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
  4. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione.
  5. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell' associazione.
  6. predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione.
  7. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
  8. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
  9. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
  10. impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell' assemblea sociale;
  11. stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
  12. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell' assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.
  13. eleggere fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente ed il tesoriere.
  14. curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il  Consiglio Direttivo  può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.
Il Consiglio Direttivo  è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo  sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale sempre il voto dei Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo  per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall' Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.
Decade dal Consiglio Direttivo  il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

  1. quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
  2. quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di cinque.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno, entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo , ad indire nuove elezioni.
E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva
Art. 24 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario dell'Associazione tra i propri componenti.
Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo:

  1. provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
  2. esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
  3. assiste di diritto alle riunioni dell' Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo . e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
  4. stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
  5. nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 25 – NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO
L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia  per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
Art. 26 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.
Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d’interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.
Art. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti  tra l’associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Canoa Kayak.
Art. 28 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci ai sensi dell' Art. 18 di questo Statuto.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dei patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Canoa Kayak e le norme del codice civile.
il presente statuto sostituisce integralmente i precedenti.

 

 

home
attività
chi
dove
corsi
documenti
news
mercatino
gallery
amici